L'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario stabilisce che il Garante può visitare senza necessità di preventiva autorizzazione gli istituti penitenziari e l'istituto penale per minori che insistono sul territorio di sua competenza. Tale potere di accesso è esteso anche agli altri luoghi di privazione della libertà personale quali le camere di sicurezza (art. 67 bis O.P.) nonché ai centri di permanenza per il rimpatrio, ex centri di identificazione ed espulsione (Legge 46/2017).
L'articolo 35 dell'Ordinamento penitenziario prevede che i detenuti e gli internati possano rivolgere istanze o reclami orali o scritti anche al Garanti regionale. Si tratta di una funzione che pone il Garante come immediato referente delle istanze dei soggetti ristretti. Tale previsione si coordina con la funzione di segnalazione che la legge regionale attribuisce al Garante.